[:it]YouTube può ritrasmettere sulla propria piattaforma spezzoni di un canale televisivo? E se sì, che ruolo ricopre da un punto di vista civilistico? A questi quesiti sicuramente di grande rilevanza e di grande importanza ha dato risposta il Tribunal de grande instance di Parigi.

I giudici francesi si sono visti a decidere su una vertenza promossa dalla società televisiva TF1, che chiedeva a YouTube un risarcimento danni pari ad 150 milioni di euro per violazione del codice della proprietà intellettuale. In particolare dell’art. 216-1 che subordina la diffusione e la ritrasmissione di un’opera dell’ingegno all’autorizzazione del titolare dei diritti e dell’art. 1382 del Code civil (corrispondente al nostro art. 2043 c.c. disciplinante la responsabilità extracontrattuale).

I giudici d’oltralpe hanno deliberato il rigetto di tutte le istanze formulate da TF1, condannando la stessa al pagamento delle spese legali pari ad € 80.000.

La sentenza risulta interessante in quanto statuisce che “il modello economico sviluppato dalla società YouTube nella sua qualità di fornitore di hosting non è né vietato, né illecito e nessuno sviamento di clientela” può esserle imputato. Secondo il giudici francesi, infatti YouTube e televisione configurano due differenti tipologie di business.

Viene, inoltre, fatta chiarezza sulla figura di YouTube, la quale rimarrebbe mero hosting non essendo in alcun modo assimilabile la sua attività a quella di tipo editoriale.

Gli attori sul punto avevano osservato che YouTube compie attività che vanno oltre a quelle tipiche dell’hosting. Ad esempio, Youtube attua una verifica preventiva volta a bloccare e censurare alcuni contenuti che YouTube “ritiene contrari alla propria linea editoriale”; inoltre Google acquisisce in automatico i diritti d’autore necessari allo sfruttamento dei contenuti postati dagli utenti. Malgrado dette osservazioni la Corte ha affermato che tali circostanze, non sarebbero idonee e sufficienti a qualificare il colosso del web quale “editore”.

Da ultimo la sentenza ripercorre quanto già affermato dalla giurisprudenza Spagnola dello Juzgado de lo Mercantil di Madrid, 20 settembre 2010, che declinava ogni responsabilità in capo a Youtube per i contenuti pubblicati dagli utenti (si veda sul punto anche “Il contratto di hosting e i profili di responsabilita’ dell’hosting provider e  Responsabilita’ del motore di ricerca nel caso di “caching” (if you can)).

Sul punto aggiunte anche che l’utilizzo della pubblicità su alcuni dei video pubblicati non sarebbe di per sé sufficiente a comportare la perdita di status di intermediario.

Gli operatori di internet quindi sono semplici intermediari e, in quanto tali, non possono essere considerati responsabili dei contenuti veicolati da terzi, né, tanto meno, essere equiparati a degli editori.
In definitiva, si avverte che la giurisprudenza europea si stia avviando finalmente verso una difficile inquadratura nell’individuazione dei doveri e delle responsabilità dei motori di ricerca e degli hosting.

 

 

 

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