L’art. 1750 cod. civ., così come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 3 (di attuazione della direttiva comunitaria 86/653), stabilisce che:

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito (comma 2).
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi (comma 3).
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente” (comma 4).

Si ricordo che le modifiche apportate all’art. 1750 c.c. dal d.Lgs. n. 303 del 1991,  sono state attuate in linea con la direttiva comunitaria n. 653 del 1986, che disponeva espressamente che:

1. Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso.
2. Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi.
3. Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono concordare termini più brevi.

Ci si è domandati se le parti possano derogare in parte il dettato normativo dell’art. 1750 c.c., riducendo i termini di preavviso stabiliti dal legislatore. Nello specifico si è sostenuto che la tutela espressamente prevista dalla direttive sia riferibile solamente ai primi tre anni e che quindi sarebbe lecito sostenere che il termine di preavviso inderogabile dalle parti sarebbe riferibile solamente quello di tre mesi. Se si seguisse tale teoria, le parti potrebbero derogare parzialmente l’art. 1750 c.c. e prevedere un termine di preavviso di tre mesi anche per i rapporti di durata superiore ai tre anni.

La Corte di Cassazione si è espressa in merito, respingendo integralmente tale tesi, sostenendo che “in tema di contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell’art. 1750 cod. civ. (come sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, poiché il legislatore italiano – come consentito dall’art. 15 della Direttiva del Consiglio CEE del 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio – ha previsto, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi anni) non derogabili ad opera delle parti.” (Cass. Civ. n. 16487, 2014)

Pertanto, secondo la Corte, il termine di preavviso di cui all’art. 1750 c.c. è inderogabile dalle parti, o meglio, le parti possono prevedere solamente termini superiori, ma non inferiori rispetto a quelli indicati nel codice.

Da ultimo, ricordo che il mancato preavviso, fa insorgere in capo all’agente il diritto di chiedere l’indennità’ sostitutiva del preavviso.