Quale è la differenza principale tra l’agente e il procacciatore d’affari?

Per rispondere a questa domanda, bisogna innanzitutto definire le due figure professionali.

La definizione di agente, o meglio, di contratto di agenzia è data dal codice civile, che dispone all’art. 1742 c.c. che

col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata.” (l’agente di commercio in Germania)

La figura del procacciatore  non viene espressamente disciplinata dal codice civile ed appartiene, per questo, alla categoria dei contratti atipici, ossia dei contratti non espressamente regolati dal diritto civile, ma creati ad hoc dalle parti. Una definizione è stata comunque data dalla giurisprudenza che ha qualificato il procacciatore come colui che:

  • raccoglie le ordinazioni dei clienti trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale.” (Cass. Civ. 1999 n.1078);
  • “esercita attività di intermediazione per favorire la conclusione di affari, quando l’attività è esercitata in modo saltuario ed occasionale” (Cass. Civ. 1999 n.1078).

Da tali definizione, si evince che il procacciatore d’affari si distingue dall’agente di commercio essenzialmente con riguardo alla stabilità dell’incarico. Mentre l’agente si impegna a promuovere (appunto) stabilmente la conclusione di affari, il procacciatore non assume alcun obbligo di collaborazione continuativa e può, pertanto, decidere liberamente se promuovere o meno un affare (cfr. anche Differenze principali tra il contratto di agenzia e il contratto di distribuzione commerciale)

Quanto al requisito dell’occasionalità, ossia alla frequenza degli affari che vengono trasmessi, in dottrina e giurisprudenza ci si domanda come tale parametro debba essere realmente interpretato quale criterio distintivo dell’attività di mero procacciamento rispetto all’agenzia. In un importante sentenza del 1999, la Corte si è così espressa:

Per quanto riguarda il carattere della continuità, occorre osservare che essa non va confusa con il concetto di stabilità. La stabilità, difatti, significa che la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, come nella prestazione continua, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale (art. 1742, comma primo, c.c.).

La differenza è ben evidente nel caso dell’agente e del procacciatore d’affari. La prestazione del primo è stabile in quanto egli ha l’obbligo di svolgere un’attività di promozione di contratti; la prestazione del secondo, invece, è occasionale nel senso che non corrisponde ad una necessità giuridica, ma dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore” (Cass. Civ. 1998 n. 7799).

Secondo tal orientamento, dunque, per distinguere le due figure, bisogna focalizzarsi essenzialmente sugli obblighi assunti dell’intermediario: se questi si obbliga a promuovere gli affari in maniera stabile e continuativa, questi dovrò essere qualificato come agente, mentre, nel caso non si obbliga in alcun modo a promuovere l’attività del preponente, questi si qualificherà come procacciatore d’affari.  Alcuna rilevanza hanno il volume e la quantità di ordini che le due figure riescono effettivamente a promuovere: paradossalmente il procacciatore d’affari potrà promuovere e realizzare un numero di ordini nettamente superiore ad un agente, ma questi verrà comunque qualificato come procacciatore se, contrattualmente, non si è impegnato in alcun modo a promuovere l’attività del procacciatore. La prestazione del procacciatore, pertanto, è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

Ci si chiede da ultimo quali disposizioni previste per il contratto di agenzia possono considerarsi applicabili in via analogia al contratto di procacciatore di affari.

Con sentenza del 23.11.2007, recentemente si è pronunciato il Tribunale di Roma, che ha considerato applicabili, in forza della distinzione intrinseca delle due figure,

solamente quelle disposizioni inerenti al contratto di agenzia, come le provvigioni, che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge e di contratto – che lo presuppongono.”

Al procacciatore, sostanzialmente, si applicano per analogia solamente alcune norme dell’agenzia, ma deve escludersi che ad esso sono applicabili quelle che riconoscono una protezione particolare all’agente, come l’art. 1750 c.c., in materia di termini di preavviso e l’art. 1751 c.c. in tema d indennità di scioglimento del contratto.