In ambito europeo, stupisce sicuramente il fatto che la direttiva 86/653/CEE non accenni minimamente all’obbligo dell’agente di non operare in concorrenza con il preponente, nel corso del rapporto contrattuale.

Tale impostazione ha portato la maggior parte dei Paesi Membri a non menzionare, regolamentare ed espressamente, tale istituto nei propri ordinamenti. Pertanto, in ambito europeo non deve assolutamente darsi per scontato che l’agente, in caso di mancanza di apposito patto stipulato contrattualmente tra le parti, sia obbligato a non prestare, nel corso del rapporto contrattuale, la propria opera a favore di concorrenti del preponente.

Contrariamente, secondo il diritto italiano durante lo svolgimento del rapporto, il divieto di concorrenza è “effetto naturale del contratto“: questo, seppure non vi sia una norma specifica che lo preveda, come ad esempio l’art. 2015 c.c. per il lavoratore subordinato,  si desume indirettamente dal primo comma dell’art. 1746 c.c., in base al quale l’agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

Quanto al periodo successivo alla cessazione del contratto, ossia il cosiddetto divieto di concorrenza “postcontrattuale”, esso è stato in parte regolato dalla direttiva, che ha dettato le tutele minime che devono essere rispettate da tutti i paesi firmatari. Esse sono:

  • che venga stipulato per iscritto;
  • che riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all’agente commerciale, nonché le merci di cui l’agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto, e l’agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto.
  • che sia di durata non superiore a due anni dalla del rapporto contrattuale

La direttiva ha pertanto disposto che il patto di non concorrenza postcontrattuale è ammesso solo in specifico accordo delle parti e comunque entro determinati limiti legali. Infatti, un obbligo di tale natura, che ha sicuramente l’utilità di fare in modo che il preponente possa mantenere la clientela che era gestita dall’agente prima della conclusione del rapporto, ha comunque come risvolto quello di potere di fatto rendere impossibile per l’agente di svolgere la propria attività e per tale motivo è stato espressamente limitato dalla direttiva europea, in modo da garantire gli interessi di entrambe le parti.

Il divieto di concorrenza “postcontrattuale”  è stato introdotto nel nostro paese dell’art. 1751bis c.c., con il decreto 303 del 1991. Nello specifico il primo comma dell’art. 1751bis dispone che:

“Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.”

Il secondo comma dell’art. 1751bis c.c., è stato inserito dalla legge n. 422 del 2000, e stabilisce che:

“l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto.”

Importante sottolineare che tale ultimo articolo si applica solamente a certe categorie di agenti di commercio, che sono stati considerati maggiormente meritevoli di tutela. L’art 23,2 della succitata legge n. 422 del 2000, che ha introdotto appunto il secondo comma dell’art. 1751bis c.c., ha previsto espressamente che l’articolo si applica:

“esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1o giugno 2001.”

Pertanto il patto di non concorrenza postcontrattuale ha, in primo luogo, carattere oneroso, in secondo luogo, deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia (Trib. Firenze  20 novembre 2012) e, inoltre, deve assumere la forma scrita ad substantiam (Trib. Milano 12 settembre 2011).

Quanto alla quantificazione, è prevista per l’agente una indennità di natura non provvigionale, affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli Accordi Economici Nazionali di categoria.

In difetto d’accordo individuale, e solo quando non siano applicabili gli AEC, l’art. 1751bis terzo comma, dispone che l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa, con riferimento:

  1. alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
  2. alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
  3. all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
  4. all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

 

RIASSUMENDO

  • secondo il diritto italiano durante lo svolgimento del rapporto, il divieto di concorrenza è “effetto naturale del contratto”
  • il divieto di concorrenza “postcontrattuale” è stato introdotto nel nostro paese dell’art. 1751bis c.c.. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia, la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto e deve essere stipulato per iscritto
  • l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale
  • è prevista per l’agente una indennità di natura non provvigionale, affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli Accordi Economici Nazionali di categoria
  • in difetto d’accordo individuale, e solo quando non siano applicabili gli AEC, l’art. 1751bis terzo comma, dispone che l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa