[:it]Sempre più spesso si parla di “opera digitale”, il cui significato sembrerebbe essere inteso sempre più dagli utenti, senza che vi sia, invero, un reale ed effettivo riscontro da parte del legislatore.

Come è noto, infatti, l’opera digitale è intesa come una opera dell’ingegno che è caratterizzata dal fatto di contenere un cosiddetto “corpus mysthicum(quale appunto l’originalità, la creatività, le
caratteristiche di innovatività; connotazioni quindi intangibili) e di non avere un “corpus mechanicum” (si pensi ad esempio allo spartito musicale o il tradizionale foglio di carte su cui è scritta un’opera).

È importante, sul punto, ricordare che l’opera digitale, proprio per la sua connotazione del tutto immateriale, non deve essere confusa con il CD/DVD contenente files multimediali. Bensì l’opera si identifica proprio nei files in esso racchiusi, quindi in un insieme di impulsi elettrici espressi in codice binario.

Importante, sul punto, differenziare le opere digitali in senso stretto, dalle opere “digitalizzate”, (appunto il semplice DVD o CD, al cui interno vengono impressi e salvati dei file digitali). In questi casi, infatti, il formato fisico incide fortemente sulla distribuzione e le opere musicali, editoriali ed audiovisive, già pienamente tutelate, vengono trasportate in formato digitale per ragioni distributive.

Classico esempio, dunque, di opera digitale è la fotografia e/o il video digitale, non essendo questa necessariamente associata ad una riproduzione cartacea.

Va da sé che i problemi collegati ai rapporti tra il diritto d’autore e le opere digitali sono evidentemente enormi. Posta la facilità con cui un soggetto possa “impossessarsi” ed utilizzare un’opera digitale di un terzo attraverso l’utilizzo del web.

Il nostro ordinamento, ciò nonostante , in ambito di diritto d’autore non ha ancora dato una definizione del termine di “opera digitale” e non ha avuto ancora modo di regolamentare tale disciplina, nonostante le necessità siano già da anni necessarie.

 

 

 

 [:]