[:it]Pubblicata in data 25.10.2012 una importantissima sentenza della Corte di Giustizia che ha avuto modo di risolvere una questione ormai aperta da diversi anni. È stato, infatti, richiesto all’organo giurisdizionale europeo, di decidere in merito alla possibilità di un cittadino dell’UE, di potere ricorrere presso i giudici dello Stato in cui questi ha il proprio centro d’interessi, al fine di richiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione dei propri diritti alla persona, per mezzo di contenuti messi da un terzo sul web, tramite un sito internet.

La Corte, era stata chiamata a decidere su due questioni molto simili:

– il primo caso aveva visto un cittadino tedesco, che era stato precedentemente condannato per omicidio e poi, in seguito, era stato ammesso alla libertà condizionata, ha richiesto al Tribunale tedesco il risarcimento del danno per dei contenuti messi in rete da una società austriaca, che ledevano i suoi diritti alla persona;

– nel secondo, parimenti, un cittadino francese chiedeva la condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti di una testata giornalistica on-line inglese, che aveva pubblicato informazioni non veritiere sul suo conto.

La Corte di Giustizia, chiamata a decidere su queste controversie ha affermato che sussiste la possibilità alternativa di agire:

1. presso i Giudici dello Stato membro, ove il soggetto che ha pubblicato i contenuti lesivi è stabilito;

2. nel luogo in cui il soggetto leso trova il proprio centro di interessi;

3. dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata.

La sentenza argomentava la propria decisione sulla base dell’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) 44/2001, regolante, tra le altre cose, la competenza giurisdizionale in ambito europeo.

Tale norma, infatti, recita che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.”

Molto interessante questa sentenza e sicuramente non di poco spessore, che va a dare certezza in una altra situazione di violazione di diritti alla persona in ambito meta-territoriale, ossia attraverso l’utilizzo della piattaforma web.

 

 

 

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