[:it]Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.

Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.

Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.

In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.

Caso 1

Per una più facile comprensione si ritiene necessario portare due esempi classici di problematiche collegate appunto ad una mancata scelta delle parti della legge applicabile.

Un preponente italiano stipula un contratto di agenzia con un promotore francese. Le parti non scelgono la legge applicabile, poiché ritengono sia del tutto superfluo. A seguito di un rapporto di lavoro di quattro anni, il  preponente italiano stoppa la produzione. L’agente francese, pertanto, richiede una indennità di clientela pari a due anni di provvigioni, sulla base delle norme del diritto francese. In questo caso, in mancanza di scelta, si applica la legge dell’agente, quindi il diritto francese. Il preponente, a seguito con un colloquio con il proprio legale si avvede del fatto che secondo il diritto italiano l’indennità di fine rapporto è fortemente inferiore  (ex art. 1751 c.c. “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua…) .

Caso 2

Una società italiana stipula un contratto di fornitura merci con una società americana. Nel contratto nulla viene precisato in merito alla legge applicabile. Si stipula, inoltre, una clausola penale che obbliga il venditore americano a pagare una penale di € 10.000,00 in caso di ritardo nella consegna della merce.  La merce viene spedita con oltre un mese di ritardo e nonostante questo la società americana non vuole adempiere al pagamento della penale. La società si rivolge da un Avvocato al fine di chiedere dei chiarimenti sui metodi coercitivi del pagamento. A sorpresa del cliente l’Avvocato gli spiega che la situazione varia fortemente in base alla legge applicabile. Infatti, la clausola penale risulta valida, salvo che il giudice non ne riduca l’ammontare qualora risulti manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.). Contrariamente la legislazione americana non prevede la possibilità di pattuire penali (penality), ma solo forme di fissazione forfettaria del danno (liquidated damages).

Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.

Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.

Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.

In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.

Caso 1

Per una più facile comprensione si ritiene necessario portare due esempi classici di problematiche collegate appunto ad una mancata scelta delle parti della legge applicabile.

Un preponente italiano stipula un contratto di agenzia con un promotore francese. Le parti non scelgono la legge applicabile, poiché ritengono sia del tutto superfluo. A seguito di un rapporto di lavoro di quattro anni, il  proponente italiano stoppa la produzione. L’agente francese, pertanto, richiede una indennità di clientela pari a due anni di provvigioni, sulla base delle norme del diritto francese. In questo caso, in mancanza di scelta, si applica la legge dell’agente, quindi il diritto francese. Il proponente, a seguito con un colloquio con il proprio legale si avvede del fatto che secondo il diritto italiano l’indennità di fine rapporto è fortemente inferiore  (ex art. 1751 c.c. “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua…) .

Caso 2

Una società italiana stipula un contratto di fornitura merci con una società americana. Nel contratto nulla viene precisato in merito alla legge applicabile. Si stipula, inoltre, una clausola penale che obbliga il venditore americano a pagare una penale di € 10.000,00 in caso di ritardo nella consegna della merce.  La merce viene spedita con oltre un mese di ritardo e nonostante questo la società americana non vuole adempiere al pagamento della penale. La società si rivolge da un Avvocato al fine di chiedere dei chiarimenti sui metodi coercitivi del pagamento. A sorpresa del cliente l’Avvocato gli spiega che la situazione varia fortemente in base alla legge applicabile. Infatti, la clausola penale risulta valida, salvo che il giudice non ne riduca l’ammontare qualora risulti manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.). Contrariamente la legislazione americana non prevede la possibilità di pattuire penali (penality), ma solo forme di fissazione forfettaria del danno (liquidated damages).

[:en]Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.

Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.

Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.

In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.

Caso 1

Per una più facile comprensione si ritiene necessario portare due esempi classici di problematiche collegate appunto ad una mancata scelta delle parti della legge applicabile.

Un preponente italiano stipula un contratto di agenzia con un promotore francese. Le parti non scelgono la legge applicabile, poiché ritengono sia del tutto superfluo. A seguito di un rapporto di lavoro di quattro anni, il  proponente italiano stoppa la produzione. L’agente francese, pertanto, richiede una indennità di clientela pari a due anni di provvigioni, sulla base delle norme del diritto francese. In questo caso, in mancanza di scelta, si applica la legge dell’agente, quindi il diritto francese. Il proponente, a seguito con un colloquio con il proprio legale si avvede del fatto che secondo il diritto italiano l’indennità di fine rapporto è fortemente inferiore  (ex art. 1751 c.c. “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua…) .

Caso 2

Una società italiana stipula un contratto di fornitura merci con una società americana. Nel contratto nulla viene precisato in merito alla legge applicabile. Si stipula, inoltre, una clausola penale che obbliga il venditore americano a pagare una penale di € 10.000,00 in caso di ritardo nella consegna della merce.  La merce viene spedita con oltre un mese di ritardo e nonostante questo la società americana non vuole adempiere al pagamento della penale. La società si rivolge da un Avvocato al fine di chiedere dei chiarimenti sui metodi coercitivi del pagamento. A sorpresa del cliente l’Avvocato gli spiega che la situazione varia fortemente in base alla legge applicabile. Infatti, la clausola penale risulta valida, salvo che il giudice non ne riduca l’ammontare qualora risulti manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.). Contrariamente la legislazione americana non prevede la possibilità di pattuire penali (penality), ma solo forme di fissazione forfettaria del danno (liquidated damages).

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