L'ultimo contratto

La competenza per i contratti stipulati su internet dal consumatore.

[:it]Cosa succede se si conclude un contratto su internet, attraverso un sito straniero e, a seguito della conclusione si rilevando  delle problematiche relative al contratto stipulato?

A quale Giudice devo rivolgermi? Chi ha la competenza. Leggere di più


Intrigo internazionale

La giurisdizione su internet? La Corte di Giustizia da risposta a questo "intrigo internazionale".

[:it]Pubblicata in data 25.10.2012 una importantissima sentenza della Corte di Giustizia che ha avuto modo di risolvere una questione ormai aperta da diversi anni. È stato, infatti, richiesto all’organo giurisdizionale europeo, di decidere in merito alla possibilità di un cittadino dell’UE, di potere ricorrere presso i giudici dello Stato in cui questi ha il proprio centro d’interessi, al fine di richiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione dei propri diritti alla persona, per mezzo di contenuti messi da un terzo sul web, tramite un sito internet.

La Corte, era stata chiamata a decidere su due questioni molto simili:

- il primo caso aveva visto un cittadino tedesco, che era stato precedentemente condannato per omicidio e poi, in seguito, era stato ammesso alla libertà condizionata, ha richiesto al Tribunale tedesco il risarcimento del danno per dei contenuti messi in rete da una società austriaca, che ledevano i suoi diritti alla persona;

- nel secondo, parimenti, un cittadino francese chiedeva la condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti di una testata giornalistica on-line inglese, che aveva pubblicato informazioni non veritiere sul suo conto.

La Corte di Giustizia, chiamata a decidere su queste controversie ha affermato che sussiste la possibilità alternativa di agire:

1. presso i Giudici dello Stato membro, ove il soggetto che ha pubblicato i contenuti lesivi è stabilito;

2. nel luogo in cui il soggetto leso trova il proprio centro di interessi;

3. dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata.

La sentenza argomentava la propria decisione sulla base dell’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) 44/2001, regolante, tra le altre cose, la competenza giurisdizionale in ambito europeo.

Tale norma, infatti, recita che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.”

Molto interessante questa sentenza e sicuramente non di poco spessore, che va a dare certezza in una altra situazione di violazione di diritti alla persona in ambito meta-territoriale, ossia attraverso l’utilizzo della piattaforma web.

 

 

 

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La giurisdizione in ambito di vendita internazionale di beni mobili.

[:it]

Spesso le parti, che stipulano un contratto internazionale di compravendita di beni mobili, omettono per svariati motivi di decidere e definire quale Giudice sia competente a decidere su una eventuale vertenza avente ad oggetto il contratto stesso.

In mancanza di tale scelta è necessario identificare i parametri dettati dal regolamento 44/2001. Lo stesso prevede che:

- è competente a decidere il Giudice dove il convenuto ha la sua residenza (art. 2,1);

- “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro” e nello specifico, nel caso della compravendita di beni, “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 5,1 lett. b).

Es. Una ditta italiana vende dei prodotti ad una ditta svedese. Le parti concordano che la merce deve essere consegnata a un concessionario con sede in Spagna. La ditta svedese consegana la merce in tempo, ma la società svedese non provvede ad adempiere.

La società svedese vuole agire in giudizio e si rivolge a un legale per avere delle delucidazioni in merito.

Ex .art 2,1 reg. 44/2001 in questo caso (in mancanza di scelta delle parti) la Giurisdizione competente è quella del convenuto, quindi la Giurisdizione Svedese.

Ad ogni modo, l’art. 5,1 lett. b) prevede quale foro speciale, in via alternativa, il Giudice del luogo in cui la merce è stata o avrebbe dovuto essere consegnata (Spagna).

Pertanto il venditore italiano (con sua grande sorpresa) non avrà diritto ad agire in Italia per chiedere il pagamento della propria merce.

Importante sottolineare che in base a un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, tale principio è applicabile anche al caso in cui il venditore sia intenzionato a fare valere in giudizio il mero pagamento del corrispettivo.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “in tema di compravendita internazionale di beni, l'art. 5 n. 1 lett. b) del regolamento Ce n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene; pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene, che, se non stabilito nel contratto, andrà individuato con riferimento ai principi già affermati dalla Corte di giustizia Ce, determinando il luogo secondo le norme di conflitto del Giudice adito."[1]

RIASSUMENDO

in mancanza di scelta è competente a giudicare, anche sulle questioni vertenti sul pagamento del corrispettivo:

  • il Giudice dove il convenuto ha residenza (art. 2. reg. 44/2001)
  • il Giudice dove doveva essere consegnata la merce (art 5 reg. 44/2001)
  • anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene

 


[1] Cassazione civile 2009 n. 3059 Giust. civ. Mass. 2009, 3, 479

 

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Scelta o non scelta della legge applicabile

[:it]Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.

Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.

Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.

In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.

Caso 1

Per una più facile comprensione si ritiene necessario portare due esempi classici di problematiche collegate appunto ad una mancata scelta delle parti della legge applicabile.

Un preponente italiano stipula un contratto di agenzia con un promotore francese. Le parti non scelgono la legge applicabile, poiché ritengono sia del tutto superfluo. A seguito di un rapporto di lavoro di quattro anni, il  preponente italiano stoppa la produzione. L’agente francese, pertanto, richiede una indennità di clientela pari a due anni di provvigioni, sulla base delle norme del diritto francese. In questo caso, in mancanza di scelta, si applica la legge dell’agente, quindi il diritto francese. Il preponente, a seguito con un colloquio con il proprio legale si avvede del fatto che secondo il diritto italiano l’indennità di fine rapporto è fortemente inferiore  (ex art. 1751 c.c. "l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua...) .

Caso 2

Una società italiana stipula un contratto di fornitura merci con una società americana. Nel contratto nulla viene precisato in merito alla legge applicabile. Si stipula, inoltre, una clausola penale che obbliga il venditore americano a pagare una penale di € 10.000,00 in caso di ritardo nella consegna della merce.  La merce viene spedita con oltre un mese di ritardo e nonostante questo la società americana non vuole adempiere al pagamento della penale. La società si rivolge da un Avvocato al fine di chiedere dei chiarimenti sui metodi coercitivi del pagamento. A sorpresa del cliente l’Avvocato gli spiega che la situazione varia fortemente in base alla legge applicabile. Infatti, la clausola penale risulta valida, salvo che il giudice non ne riduca l’ammontare qualora risulti manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.). Contrariamente la legislazione americana non prevede la possibilità di pattuire penali (penality), ma solo forme di fissazione forfettaria del danno (liquidated damages).

Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.

Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.

Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.

In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.

Caso 1

Per una più facile comprensione si ritiene necessario portare due esempi classici di problematiche collegate appunto ad una mancata scelta delle parti della legge applicabile.

Un preponente italiano stipula un contratto di agenzia con un promotore francese. Le parti non scelgono la legge applicabile, poiché ritengono sia del tutto superfluo. A seguito di un rapporto di lavoro di quattro anni, il  proponente italiano stoppa la produzione. L’agente francese, pertanto, richiede una indennità di clientela pari a due anni di provvigioni, sulla base delle norme del diritto francese. In questo caso, in mancanza di scelta, si applica la legge dell’agente, quindi il diritto francese. Il proponente, a seguito con un colloquio con il proprio legale si avvede del fatto che secondo il diritto italiano l’indennità di fine rapporto è fortemente inferiore  (ex art. 1751 c.c. "l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua...) .

Caso 2

Una società italiana stipula un contratto di fornitura merci con una società americana. Nel contratto nulla viene precisato in merito alla legge applicabile. Si stipula, inoltre, una clausola penale che obbliga il venditore americano a pagare una penale di € 10.000,00 in caso di ritardo nella consegna della merce.  La merce viene spedita con oltre un mese di ritardo e nonostante questo la società americana non vuole adempiere al pagamento della penale. La società si rivolge da un Avvocato al fine di chiedere dei chiarimenti sui metodi coercitivi del pagamento. A sorpresa del cliente l’Avvocato gli spiega che la situazione varia fortemente in base alla legge applicabile. Infatti, la clausola penale risulta valida, salvo che il giudice non ne riduca l’ammontare qualora risulti manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.). Contrariamente la legislazione americana non prevede la possibilità di pattuire penali (penality), ma solo forme di fissazione forfettaria del danno (liquidated damages).

[:en]Uno dei primi passi per la stesura di un contratto internazionale è la scelta della legge applicabile. Solo a seguito di tale valutazione si può infatti redigere correttamente un contratto, in quanto solo in questo modo le parti possono stendere un contratto sulla base dei dettati normativi del prescelto ordinamento giuridico.

Tale elemento, viene spesso “snobbato” o messo in secondo
piano dai non addetti ai lavori, ritenendo questi che tale scelta sia una semplice e mera formalità.

Solitamente, le parti che vogliono iniziare una collaborazione in ambito internazionale, inseriscono all’interno di un contratto quanto solitamente sono soliti inserire all’interno dei contratti nazionali, utilizzando talvolta dei contratti che hanno già utilizzato per regolamentare dei rapporti nazionali.

In realtà, una mancata scelta può portare a delle spiacevoli sorprese da parte di uno o più contraenti.

Caso 1

Per una più facile comprensione si ritiene necessario portare due esempi classici di problematiche collegate appunto ad una mancata scelta delle parti della legge applicabile.

Un preponente italiano stipula un contratto di agenzia con un promotore francese. Le parti non scelgono la legge applicabile, poiché ritengono sia del tutto superfluo. A seguito di un rapporto di lavoro di quattro anni, il  proponente italiano stoppa la produzione. L’agente francese, pertanto, richiede una indennità di clientela pari a due anni di provvigioni, sulla base delle norme del diritto francese. In questo caso, in mancanza di scelta, si applica la legge dell’agente, quindi il diritto francese. Il proponente, a seguito con un colloquio con il proprio legale si avvede del fatto che secondo il diritto italiano l’indennità di fine rapporto è fortemente inferiore  (ex art. 1751 c.c. "l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua...) .

Caso 2

Una società italiana stipula un contratto di fornitura merci con una società americana. Nel contratto nulla viene precisato in merito alla legge applicabile. Si stipula, inoltre, una clausola penale che obbliga il venditore americano a pagare una penale di € 10.000,00 in caso di ritardo nella consegna della merce.  La merce viene spedita con oltre un mese di ritardo e nonostante questo la società americana non vuole adempiere al pagamento della penale. La società si rivolge da un Avvocato al fine di chiedere dei chiarimenti sui metodi coercitivi del pagamento. A sorpresa del cliente l’Avvocato gli spiega che la situazione varia fortemente in base alla legge applicabile. Infatti, la clausola penale risulta valida, salvo che il giudice non ne riduca l’ammontare qualora risulti manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.). Contrariamente la legislazione americana non prevede la possibilità di pattuire penali (penality), ma solo forme di fissazione forfettaria del danno (liquidated damages).

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La giurisdizione in base al Reg. 44/2001 CE.

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Un problema che spesso è collegato ai contratti stipulati da parti con residenza o sede in stati differenti, riguarda la scelta della giurisdizione, ovvero capire quale giudice è chiamato a pronunciarsi qualora le parti non abbiano esplicitamente operato tale scelta.

Nelle questioni relative a problematiche civili e commerciali tra un soggetto italiano e uno straniero bisogna in primo luogo
distinguere, i rapporti con controparti dell’area europea e controparti di paesi non facenti parte a tale area.

Analizzando brevemente la disciplina generale prevista dal regolamento europeo, si rileva che viene prevista all’art. 2,1 la regola generale della competenza del giudice del convenuto.

Sulla base di questo principio, dunque, in mancanza di scelta, se una delle parti è domiciliata presso uno Stato dell’UE, essa deve essere convenuta presso il Giudice di quello stato.

(es. attore Italiano, convenuto Spagnolo, ma con domicilio in Belgio, il Giudice contraente è quello Belga)

Tuttavia, il regolamento 44/2001 prevede agli art. 5, 6 e 22 delle deroghe a tali principio generale ovvero:

  • gli artt. 5 e 6 reg. consentono in una serie di casi di convenire in giudizio un soggetto davanti a giudici diversi  da quelli del domicilio;
  • sono previsti all’art. 22 una serie di fori esclusivi, ossia inderogabili, indipendentemente dal domicilio della parte convenuta quali ad esempio i diritti reali immobiliari, validità, nullità e scioglimento di società, registrazione e validità di brevetti, machi disegni;
  • le parti hanno comunque la facoltà di scegliere un foro esclusivo per mezzo di una clausola con cui viene prorogata la giurisdizione (art. 23).

RIASSUMENDO

In mancanza di scelta e qualora i rapporti siano tra controparti dell’area giurisdizionale europea,  i Tribunali di quale Stato sono chiamati a decidere di una vertenza?

  • Necessario guardare il reg. 44/2001
  • L art. 2,1 del reg. 44/2001 disciplina il principio generale della competenza del giudice del convenuto
  • Gli artt. 5 e 6 reg. consentono in una serie di casi di convenire in giudizio un soggetto davanti a giudici diversi  da quelli del domicilio
  • L’art. 22 dispone una serie di fori esclusivi, ossia inderogabili, indipendentemente dal domicilio della parte convenuta

 

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