L'aereo più pazzp del mondo

[:it]CGUE: volo cancellato? obbligo di prestare assistenza ai passeggeri.

[:it]La Corte di Giustizia, con la sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-12/11, si esprime nuovamente sulla questione avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da ritardi e disagi dei voli aerei.

Si ricorda, brevemente, che con la Sentenza del 23 ottobre 2012, n. 629/10, la Corte ha affermato che, in caso di sbarco del passeggero con ritardo di tre ore dopo l’orario previsto, si applicano i parametri di risarcimento del danno dettati dal Regolamento CE n. 261/2004, che prevede, per l’appunto, il diritto dei passeggeri di ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro, in caso di cancellazione del volo.

Nella sentenza del 23 ottobre, veniva inoltre specificato che il risarcimento non possa essere chiesto qualora il vettore aereo dimostri che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

Con la Sentenza oggetto di esame la Corte di Giustizia specifica sul punto che, anche in caso di forza maggiore, le compagnie non sono esonerate dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra. Pertanto, anche se il volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali quali la chiusura dello spazio aereo – nel caso di specie appunto l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull – il vettore è comunque obbligato a prestare assistenza senza limitazioni di tempo o di denaro ai passeggeri, fornendo loro alloggio, pasti e bevande.

Peraltro, la Corte sottolinea che, quanlora il vettore aereo non ha adempiuto al suo obbligo di prestare assistenza al passeggero, quest’ultimo può ottenere, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli.

 

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Il distacco

Il distacco dalla rete. Un detachment quantificabile?

[:it]Se un cittadino rimane senza connessione, può richiedere il risarcimento del danno alla compagnia telefonica?

A questa domanda ha dato risposta il Giudice di Pace di Trieste con una recente sentenza (GdP Trieste 30/7/2012 n. 587).

La vicenda ha visto protagonista una famiglia rimasta senza collegamento ADSL per 4 mesi, la quale si è rivolta a Giudice di Pace al fine di richiedere il ristoro dei danni patiti. Il Giudice si è pronunciato sul punto affermando che “ormai da tempo la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e internet costituiscano un danno patrimoniale e esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiani.

Sulla base di questo ragionamento il Giudice ha, pertanto, liquidato il danno patrimoniale derivante dal mancato adempimento (avere lasciato la famiglia sconnessa per 4 mesi) esprimendosi sul punto:  “tale inadempimento, pur non essendo precisamente quantificabile economicamente, sussistendo i presupposti di cui all, può essere valutato equitativamente in € 1.600,00.”

Il Giudice continua nella motivazione, riconoscendo anche il danno da “digital divide, ossia un danno di natura esistenziale caratterizzato dall’esclusione del cittadino dalla rete. Il mancato accesso ai servizi di connettività genera, compromette la sfera relazionale, le attività realizzatrici e diverse abitudini di vita.

Sul punto il Giudice: “alquanto difficoltoso lo svolgimento delle quotidiane attività, difficoltà costituenti presupposto per concedere alla parte attrice il risarcimento del danno esistenziale subito a causa dell'inadempimento del gestore telefonico ....La valutazione del danno in mancanza di criteri oggettivi deve essere determinata equitativamente in € 800,00"

 

 

 

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