La Corte di Cassazione ha ribadito, con sentenza n. 668 del 25 maggio 2012, il principio di ultrattività del rapporto contrattuale. Secondo tale principio, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell’interesse e a tutela della parte non recedente.

Nel caso di specie il preponente comunicava la propria volontà risolutoria; nel corso del periodo di preavviso, anche l’agente comunicava la propria intenzione di recedere da contratto.

Secondo la Corte, proprio questa dichiarazione da parte dell’agente doveva considerarsi come una implicita rinuncia al periodo di preavviso, con conseguente impossibilità da parte dell’agente di chiedere l’indennità sostitutiva del preavviso.

Nel caso di specie, quindi, dato che “l’estinzione del rapporto resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, permane in campo a questi l’obbligo di corrispondere l’indennità di cessazione ex art. 1751 c.c.” L’agente, infatti, ha diritto all’indennità ex art. 1751 c.c. anche quando recede dal contratto per circostanze che, pur non configurando una giusta causa, sono imputabili al preponente.

 

 

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