In tema di estinzione del rapporto di lavoro subordinato, l’art. 2119 c.c. dispone che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.”

La giurisprudenza, ormai in maniera piuttosto uniforme, ritiene applicabile in via analogia l’art. 2119 c.c. anche al rapporto di agenzia. Pertanto, anche in tale ambito, l’obbligo del recedente dal contratto a tempo indeterminato di dare il preavviso non sussiste, qualora si verifichi una (giusta) causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (Cass. Civ. 14.2.2011 n. 3595).

Inoltre, secondo la giurisprudenza ed autorevole dottrina, in tali ipotesi verrebbe conseguentemente meno l’obbligo del preponente di corrispondere all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso che non è stato dato, stante l’interruzione in tronco  del rapporto per causa imputabile all’agente stesso.

Posto che l’applicabilità analogica dell’art. 2119 comma 1 c.c. al rapporto di agenzia è piuttosto pacifica, ci si domanda quando possa affermarsi che sussista per il preponente una giusta causa di recesso dal contratto.

La Corte di Cassazione in merito si è pronunciata affermando che “l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell’agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell’agente e che quest’ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti).” (Cass. Civ. 5.11.2013 n. 24776).